Progetto Avalon – Dichiarazione dei diritti dell’uomo – 1789

Dichiarazione dei diritti dell’uomo – 1789

Approvato dall’Assemblea nazionale francese , 26 agosto 1789

I rappresentanti del popolo francese, organizzati come un’Assemblea Nazionale, credono che l’ignoranza, la negligenza o il disprezzo dei diritti dell’uomo siano l’unica causa delle calamità pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di enunciare in una solenne dichiarazione i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente dinanzi a tutti i membri del Corpo Sociale, ricordi loro continuamente i loro diritti e doveri; affinché gli atti del potere legislativo, così come quelli del potere esecutivo, possano essere confrontati in qualsiasi momento con gli oggetti e le finalità di tutte le istituzioni politiche e possano quindi essere più rispettati, e, infine, affinché le lamentele dei cittadini, basati in seguito su principi semplici e incontestabili, tenderà al mantenimento della costituzione e ridonderà alla felicità di tutti. Pertanto l’Assemblea Nazionale riconosce e proclama, alla presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:

Articoli:

1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sul bene generale.

2. Lo scopo di ogni associazione politica è la salvaguardia dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono libertà, proprietà, sicurezza e resistenza all’oppressione.

3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun ente o individuo può esercitare un’autorità che non provenga direttamente dalla nazione.

4. La libertà consiste nella libertà di fare tutto ciò che non ferisce nessun altro; quindi l’esercizio dei diritti naturali di ogni uomo non ha limiti se non quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento degli stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla legge.

5. La legge può vietare solo azioni che danneggiano la società. Nulla può essere impedito che non sia vietato dalla legge e nessuno può essere obbligato a fare nulla che non sia previsto dalla legge.

6. La legge è l’espressione della volontà generale. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare personalmente, o tramite un suo rappresentante, alla sua fondazione. Deve essere lo stesso per tutti, che protegga o punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali agli occhi della legge, sono ugualmente eleggibili a tutte le dignità ea tutte le cariche e professioni pubbliche, secondo le loro capacità e senza distinzione se non quella delle loro virtù e talenti.

7. Nessuno può essere accusato, arrestato o incarcerato se non nei casi e secondo le forme prescritte dalla legge. Chiunque solleciti, trasmetta, esegua o faccia eseguire, qualsiasi ordine arbitrario, sarà punito. Ma ogni cittadino convocato o arrestato in virtù della legge deve sottomettersi senza indugio, poiché la resistenza costituisce un reato.

8. La legge prevede le pene solo se strettamente e palesemente necessarie, e nessuno dovrà subire la punizione se non legalmente inflitta in virtù di una legge approvata e promulgata prima della commissione del reato.

9. Poiché tutte le persone sono ritenute innocenti fino a quando non saranno state dichiarate colpevoli, se l’arresto sarà ritenuto indispensabile, tutta la durezza non essenziale per la sicurezza della persona del prigioniero sarà severamente repressa dalla legge.

10. Nessuno deve essere inquieto a causa delle sue opinioni, comprese le sue opinioni religiose, a condizione che la loro manifestazione non disturbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge.

11. La libera comunicazione di idee e opinioni è una delle più prezioso dei diritti dell’uomo. Ogni cittadino può, di conseguenza, parlare, scrivere e stampare con libertà, ma sarà responsabile di tali abusi di questa libertà come sarà definito dalla legge.

12. La sicurezza dei diritti dell’uomo e del cittadino richiede forze militari pubbliche, che sono quindi costituite per il bene di tutti e non per il vantaggio personale di coloro ai quali devono essere affidate.

13. Un contributo comune è essenziale per il mantenimento delle forze pubbliche e per th e costo di amministrazione. Questo dovrebbe essere equamente distribuito tra tutti i cittadini in proporzione ai loro mezzi.

14. Tutti i cittadini hanno il diritto di decidere, personalmente o tramite i loro rappresentanti, sulla necessità del contributo pubblico; concederlo liberamente; sapere a quali usi è destinato; e per fissare la proporzione, la modalità di accertamento e di riscossione e la durata delle tasse.

15. La società ha il diritto di esigere da ogni agente pubblico un rendiconto della sua amministrazione.

16. Una società in cui non è assicurata l’osservanza della legge, né definita la separazione dei poteri, non ha affatto costituzione.

17. Poiché la proprietà è un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, tranne quando la necessità pubblica, legalmente determinata, lo richieda chiaramente, e solo a condizione che il proprietario sia stato previamente ed equamente indennizzato.

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