ventesimo emendamento:
I termini del presidente e del vicepresidente terminano a mezzogiorno del 20 gennaio, e i termini di Senatori e Rappresentanti a mezzogiorno del 3 ° giorno di gennaio, degli anni in cui tali termini sarebbero terminati se questo articolo non fosse stato ratificato; e inizieranno i termini dei loro successori.
Il Congresso si riunirà almeno una volta all’anno, e tale riunione inizierà a mezzogiorno del terzo giorno di gennaio, a meno che non nominino per legge un diverso giorno.
Se, all’ora fissata per l’inizio del mandato del Presidente, il Presidente eletto è deceduto, il Vice Presidente eletto diventa Presidente. Se un Presidente non deve essere stato scelto prima dell’ora fissata per l’inizio del suo mandato, o se il Presidente eletto non si è qualificato, allora il Vice Presidente eletto agirà come Presidente fino a quando un Presidente non si sarà qualificato; e il Congresso può per legge prevedere il caso in cui né un presidente eletto né un vicepresidente eletto si siano qualificati, dichiarando chi agirà allora come presidente, o il modo in cui dovrà essere scelto colui che deve agire, e tale persona dovrà agire di conseguenza finché un presidente o un vicepresidente non si sarà qualificato.
Il Congresso può per legge prevedere il caso di morte di una qualsiasi delle persone tra le quali la Camera dei rappresentanti può scegliere un presidente ogniqualvolta il diritto la scelta spetta a loro, e in caso di morte di una qualsiasi delle persone tra le quali il Senato può scegliere un Vice Presidente ogniqualvolta il diritto di scelta sarà loro delegato.
Sezioni 1 e 2 entrerà in vigore il 15 ottobre successivo alla ratifica del presente articolo.
Questo articolo non sarà operativo a meno che non sia stato ratificato come emendamento alla Costituzione dai legislatori di tre quarti dei Stati entro sette anni ars dalla data della sua presentazione.
Nella sua relazione sulla proposta di ventesimo emendamento, la commissione del Senato sulla magistratura ha suggerito diverse ragioni per il suo passaggio e ratifica. Diceva in parte:
Quando la nostra Costituzione è stata adottata, c’era qualche motivo per un così lungo intervento di tempo tra l’elezione e l’inizio effettivo dei lavori del nuovo Congresso. . . . Nelle attuali condizioni il risultato delle elezioni è noto in tutto il paese entro poche ore dalla chiusura delle urne e la capitale si trova a pochi giorni di distanza dalle parti più remote del paese. . . .
Un altro effetto dell’emendamento sarebbe l’abolizione della cosiddetta sessione breve del Congresso. . . . Ogni due anni, in base alla nostra Costituzione, i termini dei membri della Camera e un terzo dei membri del Senato scadono il 4 marzo. . . . L’esperienza ha dimostrato che ciò determina una condizione legislativa molto indesiderabile. È un’impossibilità fisica, durante una sessione così breve, per il Congresso, prestare attenzione a una legislazione molto generale perché richiede praticamente tutto il tempo per disporre delle normali fatture di appropriazione. . . . Il risultato è una condizione congestionata che non comporta alcuna legislazione o una legislazione illy considerata. . . .
Se alle elezioni generali di novembre degli anni presidenziali nessun candidato alla presidenza avesse ottenuto la maggioranza di tutti i voti elettorali, l’elezione di un presidente sarebbe stata lanciata alla Camera dei rappresentanti. e i membri della Camera dei rappresentanti chiamati ad eleggere un presidente sarebbero il vecchio Congresso e non il nuovo appena eletto dal popolo. Potrebbe facilmente accadere che i membri della Camera dei Rappresentanti, ai quali ha delegato il dovere solenne di eleggere un Magistrato Capo per 4 anni, siano stati loro stessi ripudiati alle elezioni appena avvenute, e il Paese si troverebbe di fronte al fatto che una Camera ripudiata, sconfitta dal popolo stesso alle elezioni generali, avrebbe ancora il potere di eleggere un Presidente che avrebbe il controllo del Paese per i prossimi 4 anni. È del tutto evidente che un tale potere non dovrebbe esistere, e che le persone che si sono espresse alle urne dovrebbero, attraverso i Rappresentanti allora selezionati, poter scegliere il Presidente per il mandato successivo. . . .
A volte ci si chiede: Perché è necessario un emendamento alla Costituzione per realizzare questo auspicabile cambiamento? La Costituzione non prevede la data di inizio del mandato di Senatori e Rappresentanti. Fissa il mandato dei senatori a 6 anni e dei membri della Camera dei rappresentanti a 2 anni.L’inizio dei mandati del primo Presidente e Vice Presidente e dei Senatori e Rappresentanti che compongono il Primo Congresso è stato fissato da un atto del Congresso adottato il 13 settembre 1788, e tale atto prevedeva “ che il primo mercoledì di marzo prossimo fosse il momento per avviare i procedimenti ai sensi della Costituzione. “È accaduto che il primo mercoledì di marzo fosse il 4 marzo, e quindi i mandati del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Congresso iniziarono il 4 marzo. Poiché la Costituzione prevede che il mandato dei Senatori sia di 6 anni e il mandato dei Membri della Camera dei Rappresentanti di 2 anni, ne consegue che questa modifica non può essere effettuata senza cambiare i termini del mandato dei Senatori e dei Rappresentanti, che sarebbero in effetti un cambiamento della Costituzione. Con un altro atto (l’atto del 1 marzo 1792) il Congresso stabiliva che i mandati di Presidente e Vice Presidente iniziassero il 4 marzo dopo la loro elezione. Appare chiaro, quindi, che è necessario un emendamento alla Costituzione per alleviare le condizioni esistenti. 1 Nota
S. Rep. No.26, 72d Cong., 1a Sess. 2, 4, 5, 6 (1932).